La LEGGE 28 febbraio 2024, n. 24 ha riconosciuto la figura dell’agricoltore custode dell’ambiente e del territorio.
Art.1_Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tutelano e sostengono la salvaguardia dell’ambiente e dell’ecosistema, nel rispetto dei princìpi di cui all’articolo 9 della Costituzione, anche attraverso il riconoscimento della figura dell’agricoltore come custode dell’ambiente e del territorio, che concorre alla protezione del territorio stesso dagli effetti dell’abbandono delle attività agricole nonché dello svuotamento dei piccoli insediamenti urbani e dei centri rurali e dal rischio idrogeologico.
Art.2_ (…) Sono agricoltori custodi dell’ambiente e del territorio gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che esercitano l’attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, nonché le società cooperative del settore agricolo e forestale, che si occupano di una o più delle seguenti attività:
a) manutenzione del territorio attraverso attività di sistemazione, di salvaguardia del paesaggio agrario, montano e forestale e di pulizia del sottobosco, nonché cura e mantenimento dell’assetto idraulico e idrogeologico e difesa del suolo e della vegetazione da avversità atmosferiche e incendi boschivi;
b) custodia della biodiversità rurale intesa come conservazione e valorizzazione delle varietà colturali locali;
c) allevamento di razze animali e coltivazione di varietà vegetali locali;
d) conservazione e tutela di formazioni vegetali e arbore e monumentali;
e) contrasto all’abbandono delle attività agricole, al dissesto idrogeologico e al consumo del suolo;
f) contrasto alla perdita di biodiversità attraverso la tutela dei prati polifiti, delle siepi, dei boschi, delle api edi altri insetti impollinatori e coltivazione di piante erbacee di varietà a comprovato potenziale nettarifero e pollinifero.